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Il Tribunale della Unione Europea con grande sorpresa ha annullato la decisione emendata dall’Euipo (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) che si era rifiutata di procedere alla registrazione del marchio figurativo <<Chiara Ferragni>> a livello Comunitario.

La vicenda risale al 2015, un gruppo di imprenditori italiani avevano chiesto all’Euipo di registrare per alcuni prodotti delle classi 18 e 25 ai sensi della classificazione internazionale, il marchio <<Chiara Ferragni>> composto dalla scritta Chiara Ferragni con la i maiuscola in grassetto e con occhio e sopracciglio nella parte superiore.

Avverso tale domanda è stata presentata opposizione da parte di una società Olandese, la quale aveva fatto rilevare la concreta possibilità di generare confusione con il marchio denominativo anteriore <<Chiara>> registrato nel Benelux nel 2015 per alcuni prodotti, in particolare quelli della classe 25.

L’Euipo nel 2017 vista l’opposizione promossa ha deciso di non procedere alla registrazione del marchio figurativo <<Chiara Ferragni>> come marchio Comunitario, in particolare per i prodotti della classe 18 (borse, astucci, portachiavi, ecc.) e per tutti i prodotti della classe 25, poiché sussisteva un concreto pericolo di generare confusine tra i segni in questione.

La decisione presa dall’Euipo è stata impugnata dagli imprenditori italiani dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea.

Di qui il ricorso degli utilizzatori del marchio «Chiara Ferragni» al Tribunale dell’Unione europea. I titolari del marchio Serendipity srl, Pasquale e Giuseppe Morgese sono stati seguiti dagli avvocati Filippo Garbagnati, Claudio Volpi e Laura Aliotta.

Il Tribunale sottolinea che “il carattere fortemente stilizzato, il colore, la posizione e le dimensioni dell’elemento figurativo sono tali da distogliere l’attenzione del pubblico dall’elemento denominativo, posto, peraltro, nella parte inferiore del marchio richiesto”.

Per quanto riguarda la somiglianza tra i marchi e il loro possibile conflitto sia dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale, il Tribunale rileva che, “sebbene il marchio denominativo anteriore «Chiara» sia ripreso interamente negli elementi denominativi del marchio richiesto «Chiara Ferragni», l’elemento figurativo di quest’ultimo ha un impatto significativo sull’impressione visiva globale.”. Dal punto di vista fonetico, il Tribunale constata che “l’elemento di differenziazione «ferragni», per la sua lunghezza, è più importante rispetto all’elemento di somiglianza «chiara», pur essendo posizionato dopo quest’ultimo.”.  Di conseguenza “i due segni in conflitto presentano un grado di somiglianza fonetica medio o addirittura tenue.”.

Inoltre il Tribunale afferma, che i due segni in conflitto sono diversi sotto il profilo concettuale, dato che il marchio richiesto identifica una determinata persona, mentre il marchio denominativo anteriore si riferisce soltanto a un nome senza individuare una persona specifica.

Per quanto concerne il rischio di confusione tra i due marchi nonostante l’identità o la somiglianza tra i prodotti, le differenze tra i segni oggetto d’esame, con massima attenzione sotto il profilo visivo, rappresentano una sufficiente motivazione per escludere la sussistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico.

Secondo il Tribunale quindi, l’Euipo ha commesso un errore nel constatare la sussistenza di un rischio di confusione.

Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, davanti alla Corte.

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