Esportazione di opere d’arte: in vigore le nuove regole
La circolazione delle opere d’arte sino all’estate 2017 era regolata in questo modo: le opere appartenenti ad una artista non vivente che erano state create da più di 50 anni, per circolare dovevano essere sottoposte ad un controllo di esportazione.
Tale controllo non era disciplinato, nella maggior parte dei casi si richiamavano alcune linee guida risalenti all’anno 1974, l’Ufficio Esportazione doveva in concreto valutare se rilasciare o negare l’attestato di libera circolazione, analizzando gli indizi di carattere generali stabiliti dalla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Antichità e Belle Arti del 13 maggio 1974.
L’esame era mirato a vagliare il concreto pericolo di depauperamento del patrimonio culturale dell’Italia nel momento in cui il richiedente manifestava l’intenzione di esportare l’opera fuori dai confini del territorio italiano.
Oggi com’è disciplinata la circolazione delle opere d’arte?
Dopo lunghe attese finalmente è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 248 del 17/05/2018 che disciplina la materia.
Il D.M. fissa alcuni punti importanti:
1) innalzamento del lasso temporale da 50 a 70 anni al di sotto del quale, i beni di un artista non più vivente, non possono formare oggetto di esportazione;
2) le opere sotto i 70 anni ma sopra i 50 anni possono essere oggetto di tutela laddove vi sia un interesse a tutelare l’integrità e il valore del patrimonio culturale nazionale;
3) per l’esportazione di un’opera creata da oltre 70 anni il cui valore non superi i 13.500 è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sotto il nome di “Autocertificazione di arte contemporanea”.
La procedura per l’autocertificazione
La procedura si compone di due fasi: la prima consiste caricamento della dichiarazione sul sito internet degli uffici preposti all’esportazione; la seconda invece prevede che tale dichiarazione venga stampata e consegnata a mani all’ufficio incaricato che poi a sua volta provvederà alla convalida.
L’ autocertificazione è composta da due parti:
- la dichiarazione vera e propria, contenente i dati del dichiarante, l’elenco sintetico delle opere e la firma del dichiarante;
- le schede dei beni che compongono la spedizione, recanti i dati descrittivi delle opere e la fotografia.
Ogni autocertificazione deve descrivere i beni inviati in una singola spedizione. Il valore dell’opera dovrà essere provato tramite l’esibizione di documenti enunciati nel decreto.
Conclusioni
Finalmente si è intervenuti in tema di esportazione delle opere d’arte tutelando in primis le stesse e indirettamente anche i lori padri, e il nostro patrimonio culturale che da sempre è fonte di attrazione per turisti a livello mondiale.