L’evoluzione della tecnologia ha sollevato interrogativi sempre più complessi riguardo alla proprietà intellettuale e all’autorialità delle opere generate da sistemi di intelligenza artificiale. La domanda chiave che emerge è: chi dovrebbe essere considerato il vero autore di queste opere?
La Legge sul diritto d’autore in Italia stabilisce che il diritto d’autore è riconosciuto alle opere dell’ingegno di carattere creativo, risultato del lavoro intellettuale umano. Secondo l’articolo 1 della Legge numero 633 del 1941, il diritto d’autore è attribuito a opere letterarie, musicali, artistiche, teatrali e cinematografiche, tutte espressioni della creatività umana.
L’articolo 6 asserisce che il diritto d’autore viene acquisito con la creazione dell’opera, il che implica una volta di più una necessità essenziale dell’intervento umano. E ancora una volta, un dettaglio rilevante sul trasferimento del diritto d’autore morale è stato considerato importante per confermare l’importanza dell’elemento umano in esso. I concetti di “ingegno, carattere creativo e lavoro dell’intelletto” sembrerebbero escludere i sistemi di intelligenza artificiale dall’assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale. Sebbene queste possano creare opere originali, non possiedono ingegno ed intelletto umani.
Oggi questo è un argomento complesso e attuale, ma il dibattito in corso sottolinea il bisogno urgente di affrontare lo sviluppo delle questioni legali ed etiche associate all’I.A. Non c’è dubbio che molte delle leggi e regolamenti esistenti devono essere adeguatamente rivisti e adattati per affrontare la complessità dell’era dell’I.A., considerando contemporaneamente l’elemento umano e le autorità di creazione umane al centro e le forme emergenti di “creazione” per mezzo di I.A.